Amministrazione Trasparente

Tassi di assenza

Guida per il cittadino
Riferimenti normativi
Art. 16, c. 3, D.Lgs. 33/2013
Contenuto dell'obbligo

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Nota

Si precisa che il Direttore dell'A.P.S.P. non è equiparabile ad un Direttore Generale come viene qualificato dall’art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Santa Maria" non prevede in pianta organica titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice, ossia dirigenti generali; come da norma è prevista unicamente la posizione del Direttore della A.P.S.P., che per retribuzione, responsabilità, assenza di altri uffici dirigenziali a lui sottoordinati, è equiparabile ad un Dirigente di seconda fascia.

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Nel calcolo dei tassi si assenza sono riportati i dati del solo personale dell'area non dirigenziale assunto a tempo indeterminato, escluso pertanto il personale non di ruolo ed il direttore.

Per il direttore, essendo figura unica, le informazioni non risultano essere anonimizzabili con la sola omissione del nominativo, pertanto tali dati sono disponibili agli atti.

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Le assenze includono periodi di ferie, malattia, maternità obbligatoria e facoltativa, aspettative non retribuite e permessi retribuiti a vario titolo da contratto (es. lutto, congedo matrimoniale, concorsi, donazione sangue, permessi sindacali, etc.). Le percentuali di assenza sono calcolate in rapporto alle giornate contrattuali che dovevano essere lavorate nel trimestre dal personale assunto.

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Ultima modifica: Martedì, 27 Maggio 2025